Usi in Lombardia

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RACCOLTA PROVINCIALE DEGLI USI 2000

Approvata dalla Giunta Camerale con deliberazione n. 143 del 26 luglio 2004

Le Camere di Commercio raccolgono, accertano e revisionano periodicamente gli usi e le consuetudini connessi alle attività economiche e commerciali. Tale compito, originariamente conferito con la legge n. 121 del 20 marzo 1910 e successivamente confermato con il regio decreto n. 2011 del 1934, si inquadra oggi, a pieno titolo, fra le nuove funzioni in materia di regolazione del mercato attribuite agli Enti Camerali dalla legge di riforma n. 580 del 29 dicembre 1993.

Gli usi sono regole non scritte derivanti da comportamenti generali, uniformi e costanti, osservati per un congruo periodo di tempo, con il convincimento di ubbidire a norme giuridicamente vincolanti. Gli usi non possono formarsi né sussistere in contrasto con il disposto della legge; non possono cioè, in alcun caso, essere contra legem.

Nel nostro ordinamento giuridico gli usi sono fonti terziarie, dopo la legge ed i regolamenti. Come previsto dall'art. 8 delle preleggi, hanno efficacia solo se espressamente richiamati (usi secundum legem), nel caso di materie regolate da legge o regolamento. Sono invece fonti autonome nelle materie non regolate da legge o regolamento e si definiscono, in tal caso, usi praeter legem. Sono fonti del diritto esclusivamente gli usi cosiddetti "normativi" (art. 1374 c.c.), mentre non hanno il medesimo carattere generale ed obbligatorio i cosiddetti usi "negoziali o contrattuali" (art. 1340 c.c.), che interpretano e integrano il contenuto del contratto quando esplicitamente o implicitamente richiamati dalle parti.

La registrazione degli usi vigenti, alla quale sovrintende una Commissione Provinciale composta da rappresentanti dei vari settori economici e sociali e da esperti giuridici, si realizza attraverso l'opera di una serie di Comitati Tecnici composti da operatori dei settori di volta in volta interessati. Si articola in diverse fasi, delle quali la pubblicazione rappresenta il momento conclusivo.

Gli usi così ufficializzati dalle Camere di Commercio si presumono esistenti senza necessità di dimostrazione del caso concreto, ossia "fino a prova contraria", come recita l'art. 9 delle disposizioni sulla legge in generale.

Agli usi è possibile derogare se i contraenti esprimono per iscritto la loro volontà.