DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALECAPO 1° Delle fonti del diritto (*) Art. 1 - Indicazione delle fonti. Sono fonti del diritto: 1. Le leggi; 2. I regolamenti 3. omissis 4. Gli usi
Art. 2 - omissis. Art. 3 - omissis. Art. 4 - Limiti della disciplina regolamentare. I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'articolo 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Art. 5 - omissis. Art. 6 - omissis. Art. 7 - omissis. Art. 8 - Usi. Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo quando sono da essi richiamati. Omissis Art. 9 - Raccolta di usi. Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria. (*)R.D. 16 marzo 1942 n.262- Approvazione del testo del Codice Civile
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