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DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE

CAPO 1°
Delle fonti del diritto (*)


Art. 1 - Indicazione delle fonti.
Sono fonti del diritto:
1. Le leggi;
2. I regolamenti
3. omissis
4. Gli usi

Art. 2 - omissis.

Art. 3 - omissis.

Art. 4 - Limiti della disciplina regolamentare.
I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi
I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'articolo 3 non possono nemmeno
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.

Art. 5 - omissis.

Art. 6 - omissis.

Art. 7 - omissis.

Art. 8 - Usi.
Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo quando sono da
essi richiamati. Omissis

Art. 9 - Raccolta di usi.
Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono
esistenti fino a prova contraria.

(*)R.D. 16 marzo 1942 n.262- Approvazione del testo del Codice Civile